USUCAPIONE
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell’intervento del giudice né dell’accordo tra le parti. Lo disciplina l’art. 1158 del cod. civ. prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium.
Per essere applicato il possesso deve avere i seguenti requisiti:
a) un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l’elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
b) un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
c) che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l’acquisto dell’animus e del corpus.
L’usucapione, è, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell’usucapiente o dei suoi aventi causa, l’intervenuto acquisto della proprietà. Ma l’usucapione può anche essere utilizzata per paralizzare l’azione di rivendicazione tardivamente proposta dal proprietario.